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MOV – Movimento Orionino di Volontariato

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ M. O. V.” (MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO)

Titolo I – Costituzione e Scopi

Art. 1. E’ costituita l’Associazione “ M.O.V.” (MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO) con sede in Roma, Via della Camilluccia, 112 .

Art. 2. L’Associazione trae i suoi principi dallo spirito di Don Orione, chino su ogni miseria umana, e intende impegnare tutti i membri a mettere generosamente a titolo gratuito il proprio tempo e le proprie capacità, con spirito cristiano e atteggiamento di solidarietà, a servizio di chi ha bisogno.

Art. 3. I campi di lavoro e d’impegno dell’ Associazione e dei suoi membri sono tutti quelli dove può essere utile o necessaria l’opera del Volontariato.
A titolo esemplificativo (non esaustivo) si possono elencare : assistenza e cura ad anziani , a disabili, accoglienza a tossicodipendenti , giovani a rischio, ragazzi in difficoltà, orfani, nomadi, stranieri, attività sociali , culturali, sportive, ricreative. Rientrano negli scopi del Movimento la costituzione di strutture e opere o la costituzione di organismi particolari che possano favorire lo sviluppo integrale delle persone specialmente di quelle più svantaggiate.
Il Movimento persegue questi scopi o con opere, attività e organismi gestiti in proprio o collaborando con altri enti e organizzazioni.

Art. 4. Il M.O.V si ispira ai principi cristiani secondo cui ogni uomo ha diritto ad una vita piena che abbraccia anche il rapporto con Dio e fa sua l’ espressione di Don Orione che diceva “ nel più misero degli uomini brilla l’ immagine di Dio”. Tuttavia è aperto alla collaborazione di chiunque voglia impegnarsi con spirito di solidarietà a vantaggio delle persone, indipendentemente dal credo religioso.

Art. 5. Il M.O.V. è un organismo apartitico e senza scopo di lucro.

Titolo II – Iscritti e Soci

Art. 6. L’ adesione al M.O.V. è volontaria e avviene tramite iscrizione aperta a chiunque, italiano o straniero, ne condivida gli scopi.

Art. 7. Gli iscritti sono distinti in:
– “Volontari”: che offrono la loro disponibilità per il raggiungimento di qualcuno degli scopi del Movimento e godono delle garanzie assicurative previste dalle leggi.
– “Volontari associati”: che si impegnano anche per la vita e l’organizzazione dello stesso Movimento.

Art. 8. La domanda scritta di adesione al M.O.V va indirizzata al Consiglio di Amministrazione con la presentazione di almeno un Volontario associato e deve essere accolta a maggioranza assoluta. Gli associati hanno eguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all’ attività dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà concedere la qualifica di “volontario benemerito” a persone o istituzioni giudicate particolarmente meritevoli.

Art. 9. Ogni iscritto è libero di recedere dall’ Associazione, indirizzando le proprie dimissioni al Consiglio di Amministrazione.
La qualità di associato si perde anche per decesso, per esclusione a causa di particolari mancanze, per morosità accertata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo III – Finanziamenti

Art. 10. Le entrate del M.O.V sono costituite:
• dalle quote associative annuali, cui sono tenuti i “volontari associati”;
– da libere erogazioni;
• da contributi da parte di enti pubblici o privati;
• da eventuali lasciti, donazioni o eredità;
• da sovvenzioni previste dalle leggi nazionali e comunitarie.

Titolo IV – Organismi periferici

Art. 11. Il M.O.V. è articolato in Organismi periferici o Sezioni locali che
agiscono in piena autonomia e sotto la propria responsabilità pur nel rispetto dei principi statutari e degli orientamenti dell’ Assemblea generale.

Titolo V – Organi

Art. 12. Gli organi del M.O.V. e delle sue Sezioni locali sono:
• L’ Assemblea;
• Il Consiglio di Amministrazione;
• Il Presidente;
• Il Segretario.

Art. 13. L’ Assemblea della Sezione locale è costituita dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai soci volontari – associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Viene convocata in sessione ordinaria dal Presidente, almeno una volta l’anno, mediante avviso scritto esposto nella sede almeno quindici giorni prima.
L’ Assemblea provvede:
a) all’ approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, presentata dal Presidente, sulla situazione morale e sulle attività svolte dalla Sezione;
b) all’ approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ( che si chiude al 31 dicembre ) della Sezione;
c) discute di tutti gli argomenti di particolare importanza e su eventuali nuove iniziative o interventi suggeriti dalle necessità dei vari ambienti;
d) provvede, alla scadenza , alla elezione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni , a maggioranza relativa nella
terza.
L’Assemblea è validamente costituita , in prima convocazione, se sono presenti
due terzi degli associati, in seconda, qualunque sia il numero degli associati presenti.
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ( in sua assenza
o impedimento del Vice-presidente ) e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti . Non sono ammesse deleghe.

Art. 13a. L’ Assemblea Generale è costituita dal Consiglio di Amministrazione Centrale e dai Presidenti e Segretari ( o loro sostituti ) di ogni Sezione o Organismo periferico.
E’ convocata in sessione ordinaria almeno una volta l’anno. La convocazione
avviene con lettera raccomandata ( o tramite fax) inviata almeno un mese prima a tutti gli aventi diritto. Per il resto vale quanto detto all’art. 13.

Art. 14. Il Consiglio di Amministrazione delle Sezioni è costituito dal
Presidente, dal Segretario, e da almeno tre Consiglieri dei quali il primo
eletto è il Vice – Presidente. Dirige con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione l’ Associazione e decide per tutto quanto non è riservato alla Assemblea. Si raduna almeno quattro volte all’anno. Dura in carica tre anni.
Presidente, Segretario e Consiglieri sono sempre rieleggibili; le cariche vengono
svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico.

Art. 14a. Il Consiglio di Amministrazione Centrale è costituito dal Presidente, dal Segretario e da almeno 5 ( cinque) Consiglieri; per il resto vale quanto detto al predente art. 14.

Art. 15. Il Presidente di Sezione è il rappresentante legale della Sede
periferica ( che gode dell’autonomia prevista dall’art. 11) ; è eletto dalla Assemblea ( con le modalità previste dall’art. 13, punto d) col gradimento
del Superiore locale dell’Opera Don Orione più vicina.

Art. 15a. Il Presidente Centrale, è il segno dell’unità del Movimento e ne è il rappresentante legale; è eletto dall’Assemblea generale col gradimento del Superiore Maggiore della Provincia Religiosa competente o della Piccola Opera della Divina Provvidenza (Don Orione).

Art. 16. Il Segretario è designato dall’ Opera Don Orione ed è il suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione sia Centrale che delle Sezioni locali. E’ il garante della fedeltà allo spirito di Don Orione e perciò
ha facoltà di veto su quelle decisioni del Consiglio che ritenesse contrarie a questo spirito.
Titolo VI – Norme finali

Art. 17. In caso di grave conflitto, permanente anche dopo quanto previsto
dal precedente art. 16, il Superiore competente dell’Opera Don Orione, per
salvaguardare lo spirito della Associazione ha facoltà di sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario straordinario, che si sceglierà dei collaboratori di fiducia e provvederà a indire l’ Assemblea, per nuove elezioni, entro 6 mesi.

Art. 18. In caso di scioglimento dell’ Associazione ( o di qualche Sezione locale) il patrimonio della stessa passa alla Piccola Opera della Divina Provvidenza (Don Orione) o alla Provincia Religiosa competente che lo utilizzerà per i suoi scopi istituzionali e secondo le indicazioni dell’ Assemblea.

Art. 19. Per quanto non previsto saranno applicate le disposizioni contemplate nel codice civile.

– Atto Costitutivo N° 72234/7959 del 14/1/93 presso il notaio Salvatore Sammartano in Roma.
– Registrato a Roma I° Ufficio Atti Pubblici il 27/1/93 N° 941 Boll. Serie I B.

 

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